Legge federale
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Art. 346a
2. Attestato di tirocinio 1 Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all’apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull’attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio. 2 A richiesta dell’apprendista o del suo rappresentante legale, l’attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta dell’apprendista. |