Legge federale
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Art. 360c215
3. Segreto d’ufficio 1 I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d’ufficio; hanno in particolare l’obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri. 2 Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita. 215 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092). |