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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 378
IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente
1 Se il compimento dell’opera divenne impossibile per caso fortuito sopraggiunto al committente, l’appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.
2 Qualora l’impossibilità dell’esecuzione sia imputabile al committente, l’appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.