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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 381

B. Ef­fet­ti

I. Tra­smis­sio­ne del di­rit­to d’au­to­re e ga­ran­zia

 

1 I di­rit­ti d’au­to­re pas­sa­no all’edi­to­re nei li­mi­ti e per il tem­po ri­chie­sto ad as­si­cu­ra­re il con­trat­to di edi­zio­ne.

2 L’au­to­re è te­nu­to a ga­ran­ti­re all’edi­to­re che al mo­men­to del con­trat­to egli ave­va di­rit­to a di­spor­re dell’ope­ra e, se que­sta è su­scet­ti­va di pro­te­zio­ne, che glie­ne spet­ta il di­rit­to di au­to­re.

3 Egli de­ve di­chia­ra­re all’edi­to­re, pri­ma del­la sti­pu­la­zio­ne del con­trat­to, se l’ope­ra fu già con­ces­sa in tut­to o in par­te ad un al­tro edi­to­re, o se gli è no­to che sia già pub­bli­ca­ta.