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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 381
B. Effetti
I. Trasmissione del diritto d’autore e garanzia
1 I diritti d’autore passano all’editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.
2 L’autore è tenuto a garantire all’editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell’opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.
3 Egli deve dichiarare all’editore, prima della stipulazione del contratto, se l’opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore, o se gli è noto che sia già pubblicata.