Legge federale
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Art. 383
III. Numero delle edizioni 1 Se non fu determinato il numero delle edizioni, l’editore avrà diritto ad una sola. 2 Il numero degli esemplari dell’edizione, in difetto d’analoga stipulazione, è determinato dall’editore, che deve però, sulla domanda dell’autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a nuova ristampa. 3 Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l’editore trascura di allestirne una nuova dopoché l’ultima sia esaurita, l’autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla, spirato il quale l’editore perde il suo diritto. |