Legge federale
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Art. 388
VIII. Onorario dell’autore 1. Ammontare 1 Si ritiene pattuito un onorario per l’autore se, giusta le circostanze, non era supponibile la cessione dell’opera se non verso corrispettivo. 2 L’ammontare del medesimo è rimesso all’apprezzamento del giudice, sentito il parere di periti. 3 Se l’editore ha il diritto a più edizioni, si presume che l’onorario e le altre condizioni stabilite per la prima valgono anche per ciascuna delle successive edizioni da lui fatte. |