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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 399
b. In caso di subdelegazione
1 Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell’affare ad un terzo, è responsabile dell’operato di questo, come se fosse suo proprio.
2 S’egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire il terzo.
3 In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.