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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 400

3. Ren­di­con­to

 

1 Il man­da­ta­rio, ad ogni ri­chie­sta del man­dan­te, è ob­bli­ga­to a ren­der con­to del suo ope­ra­to ed a re­sti­tui­re tut­to ciò che per qual­sia­si ti­to­lo ha ri­ce­vu­to in for­za del man­da­to.

2 De­ve inol­tre gli in­te­res­si sul­le som­me, del­le qua­li ab­bia ri­tar­da­to il ver­sa­men­to.