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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 418c
B. Obblighi dell’agente
I. Norme generali e del credere
1 L’agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.
2 Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti.
3 Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l’impegno di rispondere del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l’agente acquista il diritto, che non può essere soppresso, ad un’adeguata rimunerazione speciale.