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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 418k

d. Ren­di­con­to

 

1 Se l’agen­te non è te­nu­to da una con­ven­zio­ne scrit­ta a pre­sen­ta­re il con­to del­le sue prov­vi­gio­ni, il man­dan­te de­ve con­se­gnar­gli, ad ogni sca­den­za, un estrat­to di con­to nel qua­le so­no in­di­ca­ti gli af­fa­ri che dan­no di­rit­to ad una prov­vi­gio­ne.

2 L’agen­te può chie­de­re di esa­mi­na­re i li­bri e i do­cu­men­ti che giu­sti­fi­ca­no l’estrat­to di con­to. Egli non può ri­nun­cia­re pre­ven­ti­va­men­te a que­sto di­rit­to.