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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 418k
d. Rendiconto
1 Se l’agente non è tenuto da una convenzione scritta a presentare il conto delle sue provvigioni, il mandante deve consegnargli, ad ogni scadenza, un estratto di conto nel quale sono indicati gli affari che danno diritto ad una provvigione.
2 L’agente può chiedere di esaminare i libri e i documenti che giustificano l’estratto di conto. Egli non può rinunciare preventivamente a questo diritto.