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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 418o
V. Diritto di ritenzione
1 A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal contratto, l’agente ha sulle cose mobili e i titoli di credito (cartevalori) che detiene in forza del contratto, come pure sulle somme che gli sono state versate dai clienti in virtù della sua facoltà di riscossione, un diritto di ritenzione al quale non può rinunciare preventivamente; in caso d’insolvenza del mandante, l’agente può esercitare questo diritto anche a garanzia d’un credito non esigibile.
2 Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle tariffe e sulle liste dei clienti.