Legge federale
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Art. 418q
II. Disdetta 1. In genere 1 Ove la durata del contratto d’agenzia non è determinata né risulta dal suo scopo, la disdetta può essere data da ambo le parti, nel corso del primo anno di validità del contratto, per la fine del mese successivo. Termini di disdetta più brevi devono essere stipulati per iscritto. 2 Se il contratto è durato almeno un anno, può essere disdetto, con un termine di due mesi, per la fine di un trimestre dell’anno civile. Tuttavia le parti possono convenire un termine di disdetta più lungo o un’altra scadenza. 3 Non è lecito stipulare termini di disdetta diversi per il mandante e per l’agente. BGE
107 II 216 () from 14. Juli 1981
Regeste: Teilnichtigkeit (Art. 20 Abs. 2 OR). Ergänzung des Vertrags nach dem mutmasslichen Parteiwillen. |