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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 419
A. Posizione del gestore
I. Modo della esecuzione
Chi, senza averne mandato, assume l’affare d’un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all’interesse e all’intenzione presumibile del medesimo.