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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 429
4. Anticipazioni e credito a terzi
1 Il commissionario che, senza il consenso del committente, fa anticipazioni o credito ad un terzo, lo fa a tutto suo rischio e pericolo.
2 Però in difetto di istruzioni in contrario per parte del committente, il commissionario può vendere a credito ove tale sia l’uso commerciale del luogo della vendita.