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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 432
2. Provvigione
a. Diritto
1 La provvigione è dovuta al commissionario, allorché l’affare sia stato eseguito o non lo sia stato per un motivo dipendente dalla persona del committente.
2 Per gli affari che non si poterono eseguire per un altro motivo, il commissionario ha diritto soltanto ad un compenso per l’opera prestata, giusta gli usi del luogo.