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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 434

3. Di­rit­to di ri­ten­zio­ne

 

Il com­mis­sio­na­rio ha un di­rit­to di ri­ten­zio­ne sul­le mer­ci, non­ché sul prez­zo che ne fu ri­ca­va­to.