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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 448
b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale
1 Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d’ogni danno che sia derivato da ritardo nella consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce.
2 Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale.