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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 449

c. Re­spon­sa­bi­li­tà per il vet­tu­ra­le in­ter­me­dio

 

Il vet­tu­ra­le è re­spon­sa­bi­le di tut­ti i ca­si e gli sba­gli ve­ri­fi­ca­ti­si nel tra­spor­to, sia che l’ab­bia ese­gui­to egli stes­so si­no al­la fi­ne, sia che l’ab­bia af­fi­da­to ad al­tro vet­tu­ra­le, sal­vo il re­gres­so con­tro il vet­tu­ra­le, al qua­le egli ab­bia con­se­gna­to la mer­ce.