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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 455
C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato
1 Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l’applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale.
2 Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.
3 Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore.261
261 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).