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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 456
D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto
1 Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all’esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l’impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.
2 Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente.
3 Questo articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).