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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 460
III. Limitazione
1 La procura può essere limitata alla cerchia di affari di una succursale (filiale).
2 Può essere conferita a più persone che devono firmare insieme (procura collettiva), non valendo la firma di uno senza il concorso degli altri nel modo prescritto.
3 Ogni altra limitazione della procura non ha effetto giuridico di fronte ai terzi di buona fede.