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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 473
II. Obblighi del deponente
1 Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese necessarie incontrare per l’esecuzione del contratto.
2 Egli è responsabile verso di lui dei danni derivanti dal deposito, ove non dimostri che questi sono avvenuti senza alcuna colpa da parte sua.