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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 475
2. Restituzione
a. Diritto del deponente
1 Il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata cogli eventuali accessori, quand’anche fosse stato un termine pel deposito.
2 Egli è però tenuto a rifondere al depositario le spese da questo sostenute in considerazione del termine prestabilito.