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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 482
C. Magazzini di deposito
I. Diritto ad emettere carte‑valori
1 L’assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall’autorità competente l’autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.
2 Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.
3 Esse possono essere nominative, all’ordine od al portatore.