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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 484
III. Mescolanza di cose fungibili
1 Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato.
2 Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte.
3 Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti.