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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 485
IV. Diritti del magazziniere
1 Il magazziniere ha diritto alla mercede convenuta o d’uso ed al rimborso delle spese che non derivano dalla custodia, come quelle di trasporto, di dogana o di miglioria.
2 Le spese devono essere pagate subito, le mercedi del deposito ogni tre mesi ed in tutti i casi all’atto della consegna totale o parziale delle merci.
3 Per i suoi crediti, il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce finché ne sia in possesso o ne possa disporre mediante fedi di deposito.