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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 487
D. Albergatori e padroni di stalle
I. Responsabilità degli albergatori
1. Condizioni ed estensione
1 Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d’ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall’ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.
2 Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all’albergatore od ai suoi dipendenti.