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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 491
III. Diritto di ritenzione
1 Gli albergatori e i padroni di stalle hanno un diritto di ritenzione sulle cose apportate per i loro crediti derivanti dall’alloggio o dallo stallatico.
2 Sono applicabili per analogia le disposizioni circa il diritto di ritenzione del locatore.