Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)


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Art. 560

D. Per­di­te

 

1 Se in con­se­guen­za di per­di­te fu di­mi­nui­ta una quo­ta nel pa­tri­mo­nio so­cia­le, il so­cio ha di­rit­to al pa­ga­men­to dell’ono­ra­rio e de­gli in­te­res­si del­la quo­ta ri­dot­ta; egli non può ri­ti­ra­re par­te al­cu­na di uti­li fin­ché la sua quo­ta non sia rein­te­gra­ta.

2 Nes­sun so­cio è te­nu­to ad ele­va­re la sua quo­ta ad una som­ma su­pe­rio­re a quel­la de­ter­mi­na­ta dal con­trat­to, né ad in­te­grar­la se fu di­mi­nui­ta in con­se­guen­za di per­di­te.

 

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