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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 58
E. Responsabilità del proprietario di un’opera
I. Obbligo del risarcimento
1 Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.