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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 614
F. Compensazione
1 Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell’accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l’accomandante risponda illimitatamente.
2 Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo.