Legge federale
|
Art. 634a327
c. Compensazione di un credito 1 La liberazione può essere effettuata anche mediante la compensazione di un credito. 2 La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più coperto da attivi. 3 Lo statuto deve indicare l’importo del credito da compensare, il nome dell’azionista e le azioni che gli sono attribuite. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni. 327Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |