Legge federale
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Art. 653s401
IV. Margine di variazione del capitale 1. Autorizzazione 1 Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a modificare, per cinque anni al massimo, il capitale azionario entro determinati limiti (margine di variazione del capitale). Stabilisce i limiti entro i quali il consiglio d’amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario. 2 Il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il limite inferiore del margine di variazione del capitale dev’essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 3 Lo statuto può limitare i poteri del consiglio d’amministrazione. Può in particolare prevedere che il consiglio d’amministrazione sia autorizzato soltanto ad aumentare o a ridurre il capitale azionario. 4 Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a ridurre il capitale azionario soltanto se la società non ha rinunciato alla revisione limitata del conto annuale. 401 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |