Legge federale
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Art. 656b413
II. Capitale di partecipazione e capitale azionario 1 L’ammontare del capitale di partecipazione costituito da buoni di partecipazione quotati in borsa non può eccedere il decuplo del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L’ammontare residuo del capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 2 Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili. 3 Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario quando si tratta di:
4 I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i partecipanti nei seguenti casi:
5 I valori soglia vanno calcolati in base:
6 Essi vanno calcolati esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:
413Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |