Legge federale
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Art. 656d418
2. Comunicazione della convocazione e informazione sulle deliberazioni dell’assemblea generale 1 La convocazione all’assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e le proposte. 2 Ogni partecipante può chiedere che il verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.419 418Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 419 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |