Legge federale
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Art. 656e420
3. Rappresentanza in seno al consiglio d’amministrazione Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d’amministrazione. 420Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |