Art. 659426
L. Azioni proprie I. Condizioni e limitazioni dell’acquisto 1 La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d’acquisto. 2 L’acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 3 Se le azioni sono acquistate nell’ambito di una restrizione della trasferibilità o di un’azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale. 426Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |