Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 680
F. Versamenti degli azionisti
I. Oggetto
1 Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l’acquisto delle azioni al momento dell’emissione.
2 Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.