Legge federale
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Art. 686a478
b. Cancellazione Sentito l’interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell’acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato. 478Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |