Legge federale
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Art. 689e488
d. Rappresen-tanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa 1 Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale. 2 Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto. 3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 1934489 sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018490 sugli istituti finanziari. 488Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |