Legge federale
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Art. 692
III. Diritto di voto nell’assemblea generale 1. Regola fondamentale 1 Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell’assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono. 2 Ogni azionista ha almeno un voto anche se possegga una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni. 3 ...494 494 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |
