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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 727
C.
I. Obbligo di revisione
1. Revisione ordinaria
1 Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:
1.
società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:
a.
i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,
b.
che sono debitrici di un prestito in obbligazioni,
c.
che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;
società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
a.
somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
b.
cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi,
c.
250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
3.
società obbligate ad allestire un conto di gruppo.
1bis Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale.607
2 Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.
3 Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.
606 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Norme sulla revisione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5863; FF 20081321). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
607 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).