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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 83

2. Ef­fet­ti dell’in­sol­ven­za di una par­te

 

1 Ove in un con­trat­to bi­la­te­ra­le il cre­di­to di uno dei con­traen­ti cor­ra pe­ri­co­lo per il fat­to che l’al­tro è di­ven­ta­to in­sol­vi­bi­le, spe­cial­men­te se è fal­li­to o se fu escus­so sen­za ri­sul­ta­to, il pri­mo può trat­te­ne­re la sua pre­sta­zio­ne, fin­ché non gli ven­ga ga­ran­ti­ta la con­tro­pre­sta­zio­ne.

2 Se la ga­ran­zia non gli è a sua ri­chie­sta for­ni­ta en­tro un con­gruo ter­mi­ne, egli può re­ce­de­re dal con­trat­to.