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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 843
II. Limitazione del recesso
1 Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.
2 Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l’obbligo di pagare un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.