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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 850
II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende
1 La qualità di socio d’una società cooperativa può essere connessa dallo statuto con la proprietà d’un fondo o con l’esercizio di un’azienda su di esso.
2 In siffatti casi lo statuto può stabilire che con l’alienazione del fondo o con l’assunzione dell’azienda la qualità di socio passa senz’altro all’acquirente o all’assuntore.
3 La disposizione riguardante il trasferimento della qualità di socio in caso d’alienazione del fondo diventa efficace in confronto dei terzi solo se annotata nel registro fondiario.