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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 861
4. Utile dell’esercizio nelle società cooperative di credito
1 Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell’utile dell’esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.
2 Al fondo di riserva dev’essere annualmente assegnato un decimo almeno dell’utile dell’esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.
3 Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell’utile dell’esercizio superiore al tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.