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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)

Art. 865

2. Per leg­ge

 

1 In di­fet­to di di­spo­si­zio­ni del­lo sta­tu­to, il so­cio che esce o i suoi ere­di non han­no di­rit­to al­cu­no sul pa­tri­mo­nio so­cia­le.

2 Qua­lo­ra la so­cie­tà si sciol­ga en­tro un an­no dall’usci­ta o dal­la mor­te d’un so­cio e si pro­ce­da al­la ri­par­ti­zio­ne del pa­tri­mo­nio, il so­cio usci­to o i suoi ere­di so­no pa­ri­fi­ca­ti ai so­ci esi­sten­ti al mo­men­to del­lo scio­gli­men­to.