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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 875
g. Responsabilità dei nuovi soci
1 Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.
2 Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.