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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 9 febbraio 2023)
Art. 889
2. Aumento delle prestazioni dei soci
1 Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.
2 Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s’essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell’attuazione della deliberazione.
3 Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d’una indennità.