Legge federale
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Art. 890
VIII. Revoca dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione 1 L’assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati. 2 Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand’essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della società e prendere le misure opportune per l’intervallo. 3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. |